CASI STUDIO: FRODE ASSICURATIVA. QUANTO TEMPO HA LA COMPAGNIA ASSICURATRICE PER PROPORRE QUERELA?
Segnaliamo al lettori l'ottimo risultato ottenuto dall' Avv. Ilario Salerno nell'ambito di un processo penale celebrato presso la Corte di Appello di Torino. Un piccolo successo per il nostro studio, un grande risultato per il cliente.
Quanto tempo ha la compagnia assicuratrice per proporre querela? La questione è stato affrontata dal nostro studio nell’abito di un processo penale patrocinato dall’ Avv. Ilario Salerno, e che ci ha visti vittoriosi presso la Corte di Appello di Torino.
L’imputata, condannata in primo grado ad anni 1 di reclusione per il delitto p. e p. dall’art. 642 comma 2 c.p., interponeva appello avverso la sentenza di condanna domandando, in via principale, l’assoluzione per insussistenza del fatto: secondo la tesi difensiva la “scatola nera” del veicolo, utilizzata dalla Procura della Repubblica quale prova dalla falsità del sinistro, non aveva alcun “valore scientifico” non rilevando i c.d. “urti di scarsa entità o striscianti”. Inoltre veniva contestata la motivazione della sentenza nella quale il giudice del primo grado nulla riferiva circa le ragione di ritenuta inattendibilità dei testi a difesa (che avevano confermato l’avvenuto sinistro per come denunciato).
Proponeva appello incidentale la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino la quale, attesa l’inidoneità del trattamento sanzionatorio, ne chiedeva l’aumento demandano al Corte una determinazione “più congrua”.
All’udienza di discussione l’ Avv. Ilario Salerno per la difesa, domandava dichiararsi in via principale non doversi procedere per tardività della querela, sulla scorta di un unico precedente giurisprudenziale, ovvero la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n°36942/2018 ed in via subordinata insisteva per l’accoglimento dei motivi articolati nell’atto di appello; la Procura Generale chiedeva la condanna ad anni 1 e mesi 6.
IL DECISUM
La Corte di Appello di Torino, nel richiamare l’unico precedente in materia, ha accolto le richieste della difesa ed ha dichiarato il “non doversi procedere nei confronti dell’imputata per tardività della querela“.
Secondo la Corte distrettuale l’art. 148 del Codice delle assicurazioni costituisce una deroga alla disciplina prevista dall’art. 124 cod.pen. nella parte in cui da un lato, introduce una presunzione di conoscenza della frode riconducibile alla decisione della Compagnia assicuratrice di inviare al danneggiato istante la comunicazione della volontà di non risarcire e, dall’altro, prevede una contrazione a 30 giorni del termine ordinario per querelare, termine che decorre proprio dal giorno entro il quale l’impresa invia tale comunicazione.
Tale deroga, tuttavia, non opererebbe tout court, ma può produrre i propri effetti nella sola ipotesi in cui l’Istituto assicuratore abbia avviato un’apposita procedura amministrativa (disciplinata nelle sue fasi dall’art. 148 Cod. ass.)
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Torino, in accoglimento del ragionamento logico della difesa, ha individuato quale momento in cui la compagnia ha avuto la piena conoscenza e, quindi, consapevolezza della frode, non quello della comunicazione scritta ad opera della compagnia di non voler risarcire il danno, bensì quello della data della redazione della denuncia-querela, ovvero 02.08.2013, che veniva però depositata presso la Procura della repubblica di Napoli in data 10.09.2013, quindi oltre i 30 giorni previsti dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
E’ senza dubbio una decisione di rilevante importanza, in quanto la predetta eccezione preliminare può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio dal Giudice, di modo da mettere in pericolo tutte le denunce delle compagnie assicurative e tutti i processi per siffatte fattispecie ancora in corso di giudizio, anche in sede di Legittimità.
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