RESPONSABILITÀ MEDICA IN TEMPI DI CORONAVIRUS: VERSO UNA LIMITAZIONE PER I SANITARI IMPEGNATI NELL'EMERGENZA.
Verrà punita penalmente solo la macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi mentre le strutture sanitarie risponderanno civilmente solo in determinati casi .
Mentre incalza la polemica contro gli avvocati “sciacalli” così definiti per lo squallido tentativo di arricchirsi sfruttando una tragedia attraverso campagne di sponsorizzazione dove si invita a fare causa contro i medici per morte da Covid-19, il Governo corre ai ripari.
Si va, infatti, verso l’approvazione dell’emendamento al Decreto Cura Italia, a prima firma Andrea Marcucci (Pd), con il quale si limita la responsabilità professionale civile e penale per gli operatori sanitari e Aziende del Ssn, impegnati nell’emergenza legata all’epidemia di covid-19.
Secondo il testo dell’emendamento, depositato alla Commissione Bilancio del Senato, la colpa sotto il profilo penale deve considerarsi grave esclusivamente “laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere“.
Inoltre, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale a meno che l’evento dannoso sia riconducibile:
– a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
– a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;
– a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.
Inoltre saranno anche considerati, al fine della valutazione della colpa grave, “la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore”.
Si attende l’approvazione nei prossimi giorni in Commissione.
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