Palpeggiare una donna per scherzo? E' violenza sessuale
Con la recente sentenza n. 51593 del 15 novembre 2018, la Suprema Corte ha confermato il consolidato orientamento di legittimità – ad avviso dello scrivente pienamente condivisibile – in virtù del quale la rilevanza penale delle condotte sessuali caratterizzate dai requisiti oggettivi di cui all’art. 609-bis c.p non può essere in alcun modo intaccata dalla finalità unica di gioco/scherzo perseguita dall’autore nel corso della commissione delle stesse. Anche le condotte di intrusione sessuale ioci causa, infatti, sono dolose in quanto caratterizzate dalla rappresentazione e volontà di costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali, una volta accertata la sussistenza dei requisiti connotanti la tipicità oggettiva della fattispecie criminosa in questione. Una siffatta esegesi, peraltro, è l’unica ammissibile a seguito della riforma dei reati sessuali del 1996, novella legislativa motivata innanzitutto dalla finalità di assicurare una piena tutela alle vittime di condotte lesive della libertà sessuale, tutela che sarebbe incongruamente ristretta qualora la si facesse dipendere dal tipo di finalità perseguita dal soggetto agente.
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