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Marco Nigro
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La denuncia, presentata da chiunque, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d’ufficio, cioè senza che la persona offesa dal reato chieda personalmente la punizione dell’autore del reato stesso.
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta querela (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato e che venga punito l’autore dello stesso (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell’autorità che la riceve), e può essere anche rimessa (cioè ritirata se già presentata), o rinunciata (se non è stata ancora presentata). La legge prevede inoltre che la querela debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi, salvo alcuni rari casi specifici in cui i termini sono più lunghi.
Il reato di ingiuria (art. 594 c.p.), commesso da chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, è stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 7 del 2016: oggi è prevista una pena pecuniaria a partire da € 100,00.
Commette invece il reato di diffamazione(art. 595 c.p.) chi offende l’altrui reputazione in assenza della persona offesa, ed in presenza di almeno due persone. La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.
Dall’ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale
Nella separazione consensuale sussiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto.
In caso di disaccordo, invece, si ricorre alla separazione giudiziale. In questo caso la separazione viene pronunciata con sentenza dal Tribunale, che si impone nel decidere le condizioni.
Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale) spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di consenso dell’altro coniuge. La procedura si avvia mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, in base al comune dove si trova la casa coniugale.
L’accordo consensuale omologato, o la sentenza giudiziale, stabiliscono a quale dei coniugi sono affidati i figli, unitamente alle condizioni e all’importo relativo al loro mantenimento a carico del coniuge non affidatario.
Per stabilire il coniuge affidatario è irrilevante l’eventuale dichiarazione di addebito, salvo che questa non sia scaturita per cause che riguardino il rapporto con i figli. In sede di separazione deve essere preferito l’affidamento congiunto, salvo che questo non contrasti con l’interesse dei figli.
Il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore che non coabita prevalentemente con la prole deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Con l’affidamento condiviso, ciascun genitore ha l’esercizio della potestà sui figli e deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. In questo caso le decisioni che riguardano i figli, salvo quelle quotidiane, sono adottate da entrambi i genitori.
L’obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli, nati o adottati durante il matrimonio, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
Un decreto ingiuntivo è l’ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l’obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e ss. del c.p.c. e richiede, per la sua emissione, la sussistenza di specifiche condizioni.
Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni)
Il procedimento per ottenere la convalida di sfratto può avviarsi ad opera del locatore:
- per finita locazione: quando il contratto è scaduto o sta per scadere;
- per morosità: in caso di mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, oppure in caso di mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.
In tutti i casi la procedura si avvia con una intimazione, rivolta dal locatore al conduttore, di lasciare libero l’immobile, con contestuale citazione in udienza del conduttore per la convalida.
In udienza il conduttore può decidere:
- di non comparire, e in tal caso il giudice ordina la convalida esecutiva efficace dopo 30 giorni;
- di presentare opposizione, ma se questa non è fondata su prova scritta, il giudice concede comunque la convalida il rilascio dell’immobile, con ordinanza immediatamente esecutiva;
- di comparire e, se si tratta di uno sfratto per morosità, chiedere che venga concesso un termine di grazia (non superiore a 90 giorni) per consentire il pagamento dei canoni non onorati.